mercoledì 23 marzo 2011

Deliberazione 21/01/2011 n. 35 (Gazzetta regione Puglia 02/02/2011 n. 18)

Regione Puglia - Cont. 267/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. ORDINI degli INGEGNERI delle Province di Bari, Foggia, Taranto, Lecce / Regione Puglia. Acquiescenza sentenza primo grado n. 2426/2010

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dall’Avvocato Incaricato, confermate dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 12/2/2010, notificato il 15 detti, gli ORDINI degli INGEGNERI delle Province di Bari, Foggia, Taranto, Lecce hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, per l’annullamento previa sospensione, della DGR n.2272/2009 con cui la Regione ha approvato l’Atto di Indirizzo per la Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale prevista dalla L.R. n.13/2008” Norme per l’abitare sostenibile- Procedure per l’accreditamento”.
- Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 12/4/2010, l’ORDINE degli INGEGNERI della Provincia di Bari ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, per l’annullamento previa sospensione, anche il regolamento regionale n.10 del 10/2/2010, adottato con la delibera di Giunta Regionale n.324 del 9/2/2010 pubblicata sul BURP n.27 del 10/2/2010, avente ad oggetto “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192”.
- Data l’importanza dell’argomento e dei provvedimenti impugnati, si è ritenuto opportuno costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 4/3/2010 mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Anna Bucci.
- Con deliberazione n.890 del 25/3/2010, la Giunta Regionale ha ratificato il mandato difensivo come sopra conferito.
- Con sentenza n.2426 depositata l’11/6/2010 nel giudizio iscritto al n.277/2010, il TAR Puglia -Sede di Bari -II Sezione- ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato in parte qua gli atti impugnati, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali.
- Il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, ing. Francesca Pace, con nota del 14/12/2010 prot. n.8551 ha comunicato di ritenere opportuna la proposizione dell’appello avverso la citata sentenza.
- Pur tuttavia, l’Assessore alla Qualità ed all’Assetto del Territorio, prof. Angela Barbanente, interloquendo con l’Avvocato Coordinatore, prof. avv. Nicola Colaianni, ha optato per la modifica del regolamento annullato, in modo da contestualizzarlo rispetto alla esigenze regionali.
- Vista la relazione resa dall’avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall’Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l’Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.


LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- di non proporre appello avverso la sentenza n.2426/2010 del TAR Puglia -Sede di Bari- II Sezione- in oggetto;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

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